Già letto quell'articolo, però giurisprudenza a sostegno non ne trovo e quella riportata magari conferma indirettamente quella testi, dovrei comunque leggerla integralmente.
Il limite delle somme già depositate dovrebbe essere uno solo, ovvero l'impignorabilità fino a triplo dell'assegno sociale, l'eccedente pignorabile 100%, giusto?
L'altro limite dovrebbe quello della pignorabilità del solo 50% essendo il libretto cointestato.
In ogni caso, aderendo alla tesi riportata in quell'articolo, opererebbe soltanto il limite del 50% poichè il libretto di risparmio non è equiparabile al conto corrente.
La tesi della confusione tra pensione/stipendio e somme detenute ad altro titolo forse è antecedente alla riforma (almeno credo): in sostanza il debitore deve dimostrare che il denaro depositato presso il cc è riconducibile esclusivamente ai ratei pensionistici.