Pongo il seguente quesito:
1261 C.C.
La norma in questione vieta tra gli altri agli avvocati di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione giudiziaria (in corso) innanzi all'autorità giudiziaria di cui fanno parte. Ora non riesco a intendere se per liti in corso si intendo le sole controversie in cui il legale è procuratore della parte o in generale tutte le liti pendenti innanzi all'autorità giudiziaria di cui fa parte il legale stesso.
Grazie per l'aiuto.