D.P.R. 10 aprile 1990, n.101
Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art.18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36;
Visto l'art.2 della legge 27 giugno 1988, n.242; Visto l'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; Sentito il Consiglio Nazionale Forense;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Emana il seguente regolamento:
Modalità della pratica.
2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione.
Adempimenti dei Consigli dell'Ordine.
1. I Consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
2. Gli avvocati ed i procuratori legali abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.
3. E' compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.
Registro speciale.
1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art.8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti interventi.
2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente comunicato, a cura del Consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.
3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al Consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art.10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37. ;
2. Il libretto della pratica deve essere esibito al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
3. Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.
3. Il Consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriore chiarimenti sul tirocinio espletato.
Precisazione : a questo regolamento molti Ordini (li tovate in rete) hanno dato esecuzione attraverso un altro regolamento ,ovviamente da un punto di vista di gerarchia delle fonti di rango inferiore, ma sempre giuridicamente efficace nei confronti degli iscritti in cui vengono posti limiti e vincoli allo svolgimento della pratica.
La questione per rispondere a Game e FRch è , ovviamente , aperta e quanto riportato da frch può corrispondere al vero sebbene nel dpr, se no ho letto male, non vi sia un esplicito divieto della "doppia pratica". evidentemente bisogna vedere che ne pensano i Notai.