non ho esperienze dirette, comunque - se ti interessa - credo che la sentenza di cui parli sia
sez. I, 11/2/2004, Ligotti, di cui riporto la massima:
In tema di liquidazione del compenso al difensore di ufficio, la disciplina prevista a favore del professionista nominato dall’imputato irreperibile, che gli consente di rivolgersi direttamente al giudice, secondo le regole dettate per il patrocinio dei non abbienti, esonerandolo dall’onere di esperire previamente le procedure di recupero del credito, si applica anche nel caso di imputato latitante, in quanto la dichiarazione di latitanza presuppone le vane ricerche, ad opera della polizia giudiziaria, della persona colpita da misura cautelare personale, e tale situazione è assimilabile, ai fini della possibilità di azionare utilmente quelle procedure, alla condizione di irreperibilità.